- 22 Settembre 2013
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Fermo amministrativo: Equitalia chiude ma passa all’Agenzia delle Entrate Riscossioni
Equitalia chiude! Nò, anzi, tutto passa all’Agenzia delle Entrate, o, meglio, gli daremo il nome: Agenzia delle Riscossioni.
Tutto questo fare e disfare ha creato molto disordine in chi voleva provare a saldare i propri debiti con l’Erario. Questo rincorrersi di varianti si è verificato in seguito alla diffusione della notizia che annunciava prima l’abolizione di Equitalia e poi una retromarcia annunciando la sua trasformazione in Agenzia delle Entrate e Riscossione. Evento che ha portato alla chiusura di molti sportelli sportelli, causando numerosi disservizi e code chilometriche. In seguito a questi eventi disgreganti, il Centro per i diritti dei cittadini, ha deciso di presentare esposto alla procura della Repubblica.
Pochi giorni fa si sono infatti verificati grossi disagi davanti a molti sportelli di Equitalia, dove i cittadini si erano recati per pagare e richiedere informazioni, creando code chilometriche. Uno stato di completo delirio, che ha portato alla nascita di vere e proprie risse nelle sedi Equitalia aperte al pubblico.
Per tutti quei contribuenti che presi dall’euforia dalla tanto annunciata chiusura di Equitalia (il cui funerale sarà celebrato il 1°luglio 2017), hanno brindato con la loro migliore bottiglia in cantina, sono costretto a consigliar loro di riporre, almeno per ora, i calici in credenza e a verificare quanto prima eventuali posizioni debitorie presso gli uffici del malato terminale.
Invero, le cartelle esattoriali e, in genere, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso non spariranno nel nulla: alla loro gestione ci penserà la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico che avrà dei poteri senza dubbio maggiori e più penetranti di Equitalia.
Questo, in effetti, è il tasto dolente dell’intera operazione.
Il colpo di coda finale della morente Equitalia è stato quello, in questi ultimi mesi, di inviare una vera e propria pioggia di cartelle e pignoramenti ovunque in Italia, creando scene di puro panico nella gente. Una delle tante scene di caos di disinformazione ha avuto luogo presso l’ufficio di Casal dei Pazzi a Roma, l’unico sportello di Equitalia rimasto aperto, dove sono dovuto intervenire addirittura i carabinieri, per sedare e placare gli animi dei furenti cittadini, in fila dalle 3 di notte pur di riuscire a prenotarsi all’unico sportello libero. Queste scene di assoluta inciviltà e di delirio sono state causate dalla chiusura degli uffici dell’Ente in vista dell’abolizione dello stesso.
I comitati di difesa del cittadino si sono scagliati contro questa “farsa” di finta abolizione, che invece di agevolare i contribuenti crea solo un nuovo scoglio. Ora, infatti, si dovrà pagare il 70% dell’importo in solo 3, massimo 5 rate usufruibili, entro il 2017 e il restante 30% entro il 2018.
Sempre che si faccia richiesta di usufruire di questa rottamazione entro il 31 marzo a Equitalia.
L’esposto alla procura della Repubblica sarà in merito alle continue notifiche di cartelle e pignoramenti infondate a danno dei cittadini, in un contesto di completo disservizio che rende impossibile ai debitori ripagare i propri debiti, non riuscendo neanche a recarsi agli sportelli.
Se invece avete la necessità di vendere la vostra auto gravata da fermo amministrativo, non dovete fare risse per avere notizie, vi basta contattare i nostri numeri, noi rispondiamo sempre e subito. CHIAMA AL 327 327 5130 OPPURE AL 327.327 5130
L’ente esattoriale Equitalia ha il potere di bloccare le auto applicando il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è la classica ganascia fiscale che incombe sulle auto, chi non paga tasse tributi multe canone rai incorre e cade nel fermo amministrativo, è un vortice che prende quasi 80% degli italiani bloccano pignorano i nostri beni mobili, barche auto furgoni e inibiscono la circolazione. DOBBIAMO ALLARGARE L’INQUADRATURA E CAPIRE REALMENTE COSA ACCADRA’, CAPIRE IL FENOMENO OSSERVARE IN TUTTE LE SUE COMPLESSITA’.
Il fermo amministrativo blocca la nostra auto non possiamo piu circaolare addirittura enti accertatori come polizia municipale in alcune Regioni effettuano il sequestro! Procedura a dir poco scorretta e prepotente, chi circola con un auto con fermo amministrativo è a rischio di sanzioni ma non di sequestro! In ogni caso una sanzione da 800 a 2500 ci basta per decidere di non circolare più con un auto in fermo amministrativo.
Cosa fare con un auto in fermo amministrativo? Capire l’entità del fermo amministrativo qualora il debito è di importo inferiore rispetto al valore della propria vettura conviene pagare ottenere la liberatoria fare la cancellazione del fermo e riabilitare la propria auto alla circolazione nonchè alla vendita.
Non ho i soldi per pagare! Nessun problema automotori.info interviene sul vostro debito, paghiamo il fermo amministrativo sulla vostra auto qualora non superi il valore della stessa! Semlicissimo informatevi al centralino di fermoamministrativo.online 327.327.5130
Il fermo amministrativo è più alto del valore della vettura? Qualora il fermo superi il valore della vostra auto noi possiamo comunque aiutarvi ritirando l’auto ci occupiamo di tutto l’iter burocratico per portarla alla rottamazione cessazione della circolaziopne uso ricambi e vi diamo dei soldini in modo tale che voi possiate rateizzare con equitalia.
Vendo auto con fermo amministrativo ? La Legge lo permette ma chi compra è consapevole? chi compra non può circolare come potrebbe acquistare un auto in fermo ?
COMPRO AUTO IN FERMO AMMINISTRATIVO CHIAMA: Sono i classici compro auto i soliti bigliettini che invadono le nostre strade sulle nostre auto..la maggior parte di questi operatori sono esportatori e le loro intenzioni sono proprio l’esportaziopne di un auto con fermo amministrativo che è vietato dalla Legge! Nonostante lo fanno esportano l’auto con fermo all’estero e con documenti falsi immatricolano la vettura! Risultato? avete un auto che circola magari in Romania a vostro nome e in Italia risulta immatricolata! doppia immatricolazione
Equitalia, nuove rate, fermo amministrativo e prescrizione delle cartelle: ecco le novità
Decreto dopo decreto, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per quanto riguarda debiti con Equitalia, stanno diventando esecutive
Milioni di italiani hanno, purtroppo per loro, debiti con Equitalia, il massimo concessionario alla riscossione conosciuto in Italia. Il Governo Renzi, con la Legge di Stabilità 2016 ha apportato alcune sostanziali novità in materia di riscossione debiti da parte del Concessionario. In attesa che si proceda anche con la mini sanatoria oggetto di diverse proposte parlamentari, vediamo alcune di queste novità, che secondo l’idea del Governo, sono dalla parte del contribuente.
Nuove rate, anche per chi decaduto
I contribuenti che non riescono a far fronte ai debiti nei confronti di Equitalia e quindi degli Enti per cui il Concessionario si adopera a riscuotere, spesso ricorrono alla rateizzazione del debito. Equitalia infatti, da sempre concede, dietro pagamento di lauti interessi, la dilazione dei debiti a cittadini che ne fanno richiesta. Altrettanto spesso però, i debitori, non riescono a far fronte alle scadenze mensili delle rate emesse e non di rado, il debitore continuando nell’insolvenza, perde il beneficio della dilazione. La Legge di Stabilità ha introdotto la possibilità di riottenere la dilazione decaduta, pagando entro il prossimo 31 maggio, una rata del vecchio piano ed inviandola ad Equitalia con la richiesta di nuova dilazione. Una volta ricevuta la copia del versamento, Equitalia provvederà a preparare un nuovo piano di rateizzazione e quindi a riammettere il debitore alla dilazione.
Ganasce fiscali
Strettamente collegate alla rateizzazione del debito , sono le novità relative al fermo amministrativo. Infatti, ottenere la dilazione del debito, non libera la macchina dal fermo amministrativo come in passato, quando bastava pagare la prima rata del debito. Oggi, per liberare un veicolo sottoposto a fermo, la cui circolazione è punibile con multa da 1.988 a 7.953 euro, bisogna aver pagato tutte le rate del debito. In alcuni casi però si può derogare dall’aver pagato tutto il debito. Infatti, se il fermo non era ancora esecutivo alla data di ottenimento del piano rateale, lo stesso viene revocato d’ufficio. Inoltre, se il veicolo oggetto delle ganasce fiscali è strumentale all’attività del debitore, basterà pagare la prima rata del debito per sbloccarne l’utilizzo. L’onere della prova, se il veicolo sia o meno utile al lavoro svolto dal debitore, spetta a quest’ultimo.
Nuove prescrizioni e aggio ridotto
Altre novità importanti riguardano i nuovi termini stabiliti per considerare una cartella prescritta, quindi non da pagare. Il bollo auto per esempio, si prescrive in 3 anni anziché 5 come in passato. Scendono invece da 10 anni a 5 anni i termini di prescrizione per i contributi, siano essi di INPS, INAIL o della Gestione Separata, così come tutte le multe, le sanzioni e le imposte locali quali IMU, Tasi e Tarsu. Nell’ottica di rendere meno aspro il rapporto tra Equitalia e debitori, il Governo ha anche abbassato il guadagno del Concessionario sulle cartelle da incassare, il famoso aggio. Dal 1° gennaio, le cartelle che vengono saldate dal debitore entro 60 giorni dalla loro emissione, prevedono l’aggio pari al 1%. Oltre i 60 giorni invece l’aggio sale al 6%, mentre fino all’anno scorso, l’introito per Equitalia era fissato all’8%.
ROMA, 10 FEBBRAIO 2016 Con il pagamento della prima rata il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l’annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo.
La rateizzazione sospende il fermo amministrativo, lo rende noto Equitalia in un apposito comunicato diramato in data 9 febbraio 2016.
Il fermo amministrativo, quindi, può essere sospeso se il contribuente ottiene un piano di rateizzazione.
Infatti, con il pagamento della prima rata – si precisa nel comunicato- Equitalia rilascerà un’ apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l’ annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo. Questo provvedimento voluto dall’amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, consente di neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo con la dilazione del debito.
Fonte: Equitalia – Per saperne di più: Leggi la rassegna stampa pubblicata da Equitalia
Hai l’automobile ‘bloccata’ dal fermo amministrativo? Niente paura, il pagamento a rate del debito permetterà a tutti i contribuenti di circolare con il veicolo sottoposto a fermo. A stabilirlo è la circolare numero 105/2016 di Equitalia, che rimuove la disparità di trattamento che si sarebbe potuta creare tra chi chiede la rateizzazione prima di essere sottoposto a misura cautelare e chi invece la chiede dopo.
Per ottenere la sospensione – si legge in un articolo pubblicato sul sito dello Studio Cataldi – occorrerà presentare a Equitalia un’istanza con la quale richiedere il consenso dell’agente della riscossione. Agente che lo concederà dopo aver verificato che la dilazione di pagamento sia stata concessa effettivamente e in data successiva al 22 ottobre 2015, che essa ricomprenda tutte le cartelle che hanno causato l’iscrizione del fermo e che la prima rata sia stata effettivamente pagata.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, dovrà recarsi presso gli uffici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per richiedere l’annotazione della sospensione del fermo, che non sarà cancellato ma solo sospeso.
Sembra ormai tutto pronto per la nuova “Anagrafe delle targhe”, il maxi cervellone che sarà in uso alla pubblica amministrazione e, soprattutto, alle forze dell’ordine, per stanare una lunga serie di infrazioni del codice della strada. Il sistema, già presente in altri Paesi dell’Unione europea e da noi, invece, più volte rimandato, è stato ribattezzato “Il Grande Fratello degli automobilisti”. In buona sostanza, tra qualche settimana, la telecamere dei tutor, quella posta ai varchi delle zone a traffico limitato (ZTL), o quella ai telepass servirà non solo alla funzione che le è propria, ma anche a rilevare chi guida senza casco, chi ha l’assicurazione rc auto scaduta o non ce l’ha proprio, chi non ha fatto il periodico tagliando di revisione, chi ha un fanale rotto o una targa falsificata. Ma anche chi guida nonostante il sequestro dell’auto o il fermo amministrativo per non aver pagato il bollo o una qualsiasi cartella di pagamento di Equitalia.
Impossibile dunque sfuggire ai controlli. Un tempo, per farla franca, bastava avere la fortuna di non incappare in una pattuglia della polizia.
Se hai un’auto con fermo amministrativo verifica il gravame e prima di metterti in circolazione chiamaci ASSISTENZA RITIRO AUTO FERMO AMMINISTRATIVO centralino 327.327 5130
Se hai un’auto particolare, un’auto d’epoca, e vuoi avere l’ebbrezza di partecipare alle riprese di un film chiedi a noi come fare: noleggia la tua auto per un film!
Abbiamo richieste quotidiane di comparse per film e telefilm, di auto particolari tutto dipende se è un film d’azione, un film di polizia, un film d’amore ecc ambientati agli anni addietro dal 1950 ai nostri tempi, di solito i grandi produttori si affidano a noi per la fornitura del parco auto, tu puoi proporre la tua auto a noi come noleggio e in alcuni casi potrai addirittura partecipare al film in persona con la tua auto.
Diffidate fortemente da chi vi propone soluzioni illegali sul ritiro e sull’uso improprio del vostro veicolo.Trasferimenti all’estero L’esportazione di un’auto con fermo è vietata dalla Legge, chi esporta è immune da responsabilità, farà cadere invece la responsabilità su di voi proprietari della vettura. Atto di vendita. L’atto di vendita è una formalità che si richiede al comune, è l’inizio di un passaggio di proprietà ma, il veicolo rimane a voi intestato, tutte le infrazioni del codice della strada verranno a addebitate a voi con le conseguenze che ne derivano, di solito chi lo propone non ha buone intenzioni, è la corsia più veloce di ufficializzare un recupero vettura con 16,00 di una marca da bollo! Passaggio di proprietà: se si potesse risolvere con un semplice passaggio di proprietà il fermo non avrebbe ragione di esistere, le agenzie eseguono la formalità con uno scarico di responsabilità, la totale responsabilità è solo vostra che state vendendo una vettura con gravame, non osiamo pensare colui che si intesta la vettura, dovrà circolare con quanto rischio e responsabilità? e in caso di incidente? con l’introduzione del reato di omicidio stradale gli organi di polizia verificheranno a fondo ogni aspetto, auto, assicurazione fermo amministrativo, useranno il dito accusatore contro colui che ha venduto, contestando l’incauto affidamento chiedendo motivazioni valide della vendita con fermo amministrativo.
Comprendiamo l’ansia la voglia di salvare il salvabile disperatamente… accettate di cedere la vostra auto con passaggio e la dichiarazione di vendita? avete venduto si presume un introito, L’ente creditore potrà chiedervi il ricavato della vendita! riservandosi di denunciare il contribuente per elusione al fisco!
Vendo auto in fermo amministrativo ad uso ricambi: giuridicamente non esiste una vendita ad uso ricambi, vi è un telaio una targa una registrazione p.r.a che conduce a voi proprietari.L’ente esattoriale potrà contestarvi la cessione del veicolo.
Cedo la mia auto in fermo in internet ho trovato commercianti che...internet è una giungla e bisogna stare attenti, dovete salvaguardare la vostra persona. Mi propongono il ritiro in targa prova: il tutor il sistema virgilio il laser della polizia leggono le targhe delle auto, come si puo’ far circolare una vettura in fermo amministrativo? ove ci saranno i posti di blocco ii laser leggerà in primis la targa anteriore, il casello autostradale legge le 2 targhe, e il verbale? srà recapitato a voi proprietari!
Sono sicuro che la cessione della mia auto con la cancellazione è sicura. Non esiste la cancellazione, si può richiedere al pubblico registro la perdita di possesso, una formalità amministrativa che attesta che il corrente proprietario del mezzo non ne ha più l’effettivo possesso, va chiarito che la perdita di possesso non altera la proprietà del veicolo, essa infatti rimane sempre la stessa nei registri del PRA, per cui in caso di multe, incidenti o infrazioni stradali tramite la targa del mezzo si risalirà sempre all’effettivo proprietario anche nel caso in cui questo ha provveduto ad effettuare la perdita di possesso
Un mio amico dice che…cedo la mia auto ad un commerciante, la porta all’estero e poi faccio la denuncia di furto. Chiacchiere da bar..oltre a beccarvi una denuncia per falsa dichiarazione il commerciante di turno verrà a bussarvi alla porta e vi garantisco che non sarà animato da buone intenzioni.
Ho trovato un commerciante che ritira auto in fermo amministrativo! ma la sua identità è celata nascosta, ritira la mia auto con le targhe ed è molto ambiguo nelle risposte, tra l’altro devo andare prenderlo in stazione…è palese l’utilizzo stradale, ritirerà la vostra auto con le targhe, raggiungendovi con un treno e dovra’ circolare in targa prova..con la vostra auto.
Abbandono l’auto in campagna e eseguo una perdita di possesso. Oltre ad avere sule spalle una denuncia per abbandono di veicolo la polizia ritroverà il mezzo obbligandovi e chiedere un rientro di possesso
Ho una conoscenza all’estero immatricolo la mia auto in bulgaria romania serbia e poi rientro in italia! Interessante un’auto con la doppia immatricolazione italia estero, la prima pattuglia dopo un controllo vi sequestrerà il veicolo.
Conclusioni:
Siete arrivati fin qua spero con chiarezza e lucidità e abbiate tutti gli elementi in mano per prendere una decisione, noi cosa offriamo in realtà? Perche recuperiamo questi veicoli in fermo amministrativo? Dove vanno a morire questi mezzi? Giuridicamente colui che cede il mezzo è tutelato? Vi consigliamo di contattarci al centralino dalle 8 alle 22 tutti i giorni 327.327.5130 Toni Gallicchio il diretto responsabile di www.fermoamministrativo.news -www. preavvisofermoamministrativo.com sarà lieto e felice di darvi tutte le informazioni del caso, per darvi tutti gli elementi giusti per prendere una decisione.
NUORO nuovo sistema di controllo per le auto in fermo amministrativo lo chiamano ODINO e ha stanato ben 33 auto che circolavano con fermo amministrativo
Nuoro, 29 giu. – In soli tre mesi sono state 33 le auto sottoposte a fermo amministrativo sorprese a circolare irregolarmente nelle strade della Baronia dai carabinieri della compagnia di Siniscola. E’ stato possibile scoprire un numero cosi’ alto di violazioni grazie al nuovo sistema Odino (Operationale device for information, networking and observation), un tablet collegato a due telecamere integrate piazzate sul fronte e sul retro delle nuove auto dei militari. Fino all’introduzione del nuovo sistema, le verifiche sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo, che non possono circolare, erano possibili soltanto in occasione dei posti di controllo, quando il conducente veniva fermato. Ma Odino ora consente alla pattuglia di rilevare eventuali anomalie nei documenti dei mezzi in circolazione. I conducenti sorpresi alla guida di auto sottoposte a fermo rischiano sanzioni fra i 770 e i 3.086 euro e la confisca del veicolo
Fermoamministrativo.news
Targhe straniere per evitare il fermo amministrativo, controlli dei carabinieri
Dal 10 al 14 dicembre i Carabinieri delle Compagnie di Cirò Marina, Crotone e Petilia Policastro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in tutta la provincia. Nel mirino dei militari dell’Arma quelle autovetture che pur circolando sul territorio italiano, sono state immatricolate all’estero, segnatamente in alcuni paesi dell’Est.
La pratica si è molto diffusa negli ultimi tempi sul territorio crotonese, con il dichiarato scopo di riuscire a risparmiare, tra bollo e assicurazione, anche l’80% all’anno, rispetto ad una immatricolazione italiana.
Da qui gli accertamenti dei Carabinieri che in poco più di 4 giorni hanno controllato oltre un centinaio di autovetture, scoprendo che 5 di queste risultavano essere colpite da provvedimenti di fermo amministrativo in Italia e per questo i proprietari avevano provveduto a fornirle di targhe e documenti stranieri. Per questo, si è provveduto ad nuovo fermo del mezzo per circolazione con targa non propria.
Decine le irregolarità contestate, che, trattandosi di vetture straniere, i trasgressori sono stati costretti a pagare nelle mani dei militari operanti, pena il fermo amministrativo del veicolo.
Il servizio effettuato si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi preventivi predisposto dal Comando provinciale di Crotone, in vista delle prossime festività. Consigliamo sempre di non affidare mai la vostra auto in fermo amministrativo al primo arrivato! per tutte le informazioni chiamare al 327.327.5130
Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale 327.327.5130 toni
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.
Il veicolo, infatti:
- non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
- anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Cancellazione del fermo amministrativo
Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
- il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
- il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta).
Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:
- imposta di bollo: euro 32,00 (se si utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta) oppure euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)
A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).
Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo
E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di Euro 6,00 o tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).
Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
Telecamere e rilevatore di targhe per i vigili
La tecnologia va in soccorso della polizia municipale: dai monitor può sorvegliare 25 zone della città
VASTO. Telecamere nei punti nevralgici della città e un sistema di identificazione dei veicoli attraverso la lettura ottica delle targhe. La tecnologia giunge in soccorso della polizia municipale, che trarrà benefici in termini operativi dalla installazione della videosorveglianza e dalla strumentazione che presto sarà a disposizione del comando vigili di corso Italia. Grazie a trenta chilometri di cavi in fibra ottica, che dallo stadio Aragona arrivano fino alla rotatoria del Todis (alle porte dell’Incoronata, frazione a nord della città), buona parte dell’abitato è controllato 24 ore su 24.
«È uno dei sistemi tecnologicamente più avanzati, non credo che in giro ci sia qualcosa di livello superiore», spiega Andrea Di Giacomo, titolare della Sds, la ditta di Vasto che insieme alla Fgs di Azzano San Paolo si è aggiudicato l’appalto, «le 76 telecamere installate, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti, consentiranno alla polizia municipale di sorvegliare 25 zone dai monitor della centrale operativa, ottimizzando il lavoro dei vigili urbani e facilitando il loro intervento». Al momento la centrale operativa realizzata in un locale del comando vigili (le cui porte si sono aperte il giorno dell’inaugurazione) è ancora chiusa, ma presto sarà in funzione a pieno regime.
Nei prossimi giorni verranno sistemati i cartelli obbligatori per legge con la scritta “zona videosorvegliata” per la tutela della privacy. L’altra novità è rappresentata dal sistema d’identificazione dei veicoli che consente di controllare, in tempo reale, i dati relativi alla revisione e al fermo amministrativo dell’auto, nonché di accertare se il mezzo è oggetto di furto. Tutto questo è possibile grazie a un sofisticato sistema a lettura ottica collegato con la banca dati della Motorizzazione civile e del ministero dell’Interno. Si tratta di un’attrezzatura mobile completa di telecamera con illuminatore a infrarosso, valigia da trasporto, software per il collegamento al database della Motorizzazione civile e del ministero dell’Interno, fino al kit remoto e al corso di
formazione per gli agenti. Potrà essere installato sui veicoli in dotazione dei vigili urbani o essere posizionato lungo la strada. A fornire la strumentazione sarà la G.A. Europa Azzaroni di Bologna, per un costo complessivo di 10.083 euro.
L’iscrizione del fermo amministrativo scatta trascorsi i 60 giorni concessi per il pagamento di una cartella esattoriale della Pubblica Amministrazione, avviene d’ufficio, senza bisogno dei documenti detenuti dal proprietario.
Agisce inibendo la disponibilità dell’autovettura, cioè impedendo di venderla, demolirla e soprattutto impedendo di usarla (se utilizzata sarebbe colpita dalla sanzione, di cui al comma 8 dell’art. 214 del Nuovo Codice della Strada in vigore).
Poichè il Certificato Di Proprietà e la Carta di Circolazione restano intatti (apparentemente “regolari”) nelle mani dell’intestatario, tutto ruota dunque in primis intorno al rapporto di “buona fede”.
Ciò significa che il venditore deve cedere in piena proprietà, senza vincoli e gravami, mentre il compratore deve porre in essere una minima attività di verifica, compatibilmente con gli eventuali limiti di conoscibilità dati dagli strumenti disponibili.
Prima del passaggio di proprietà possiamo stampare una Visura P.R.A. in grado di verificare la presenza del fermo amministrativo e degli altri vincoli/gravami iscritti sul veicolo (pignoramento, fallimento, ipoteche).
I concessionari del servizio nazionale della riscossione avvisano preventivamente i debitori morosi, prima dell’iscrizione vera e propria, che, in mancanza di pagamento degli importi dovuti, si provvederà a rendere operativo il fermo amministrativo dei veicoli.
Il versamento può essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli del concessionario, al fine di consentire allo stesso concessionario di acquisire il pagamento e di non iscrivere al P.R.A. il fermo amministrativo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il fermo amministrativo è una misura cautelare che può essere adottata soltanto a seguito dell’inutile scadenza del termine (sessanta giorni dalla notifica della cartella) di cui il contribuente dispone per il pagamento del debito iscritto a ruolo e colpisce unicamente coloro che, già a conoscenza dell’esistenza di un proprio debito, non l’abbiano assolto.
Il provvedimento viene iscritto al P.R.A. a seguito di presentazione da parte del concessionario della riscossione, anche per via telematica.
Il concessionario, entro cinque giorni dall’esecuzione del fermo, ne dà comunicazione al contribuente.
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, la cancellazione deve essere effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo emesso dal concessionario della riscossione, dietro versamento, delle spese di iscrizione e di cancellazione.
In caso di sgravio totale per indebito, la cancellazione dell’iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario. Non è dovuta alcuna somma neanche per l’iscrizione del fermo.
In caso di vendita del mezzo con atto di data anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, il P.R.A. entro dieci giorni dall’iscrizione ne dà tempestiva comunicazione al concessionario che provvede immediatamente all’annullamento del fermo informandone il contribuente. La cancellazione dell’iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario; in tal caso, non è dovuta al P.R.A. alcuna somma neanche per l’iscrizione del fermo.
Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.
Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II – DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo. (*)
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegna l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. (1)
1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato (2).
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia?.(2a)
2. Nei casi di cui al comma 1 il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. (3)
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo. (3)
(1) Comma sostituito dall’art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, come modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.
(2) Comma aggiunto dall’art. 23, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
(2a) Comma inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005. di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.
(3) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003 e, di seguito dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.
(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, riportati in nota all’articolo 213.
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