- 20 Agosto 2013
- Posted by: admin
- Categoria: Fermo Amministrativo

Azienda paga il tuo fermo amministrativo, riscattiamo le auto con fermo amministrativo 327.327 5130 verifica fermo amministrativo www.verificafermoamministrativo.it
Addio a Equitalia! il 1° luglio 2017 entra in scena l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale ente pubblico si occuperà di gestire le cartelle esattoriali e in genere tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso. Addio al fermo amministrativo auto? Non se ne parla nemmeno! L’agenzia delle Entrate- Riscossione gestisce i fermi amministrativi sulle auto e sarà molto più fiscale di equitalia, ella potrà avviare nell’immediato procedure di pignoramento sulle auto sui conti correnti ecc.. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà accedere direttamente sui conti dei contribuenti al fine della riscossione delle somme inevase. Questo significa che, qualora il contribuente, nonostante la notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di una cartella di pagamento, decidesse di non versare le somme intimate, il nuovo organismo potrà acquisire con facilità tutte le informazioni necessarie per procedere in via cautelare o esecutiva nei confronti del debitore, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso non spariranno nel nulla: alla loro gestione ci penserà la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico che avrà dei poteri senza dubbio maggiori e più penetranti di Equitalia.
SE HAI UN AUTO CON FERMO AMMINISTRATIVO RISOLVI ORA IL PROBLEMA CHIAMACI AL 327.327 5130
pER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL FERMO AMMINISTRATIVO 2017 E LE NUOVE NORNATIVE CONSULTA IL SITO www.fermoamministrativo.com
Il nuovo esattore potrà insomma sapere non solo in quale banca i debitori hanno il conto, ma anche quanti soldi ci sono depositati o se il contribuente li ha spostati poco prima di ricevere il pignoramento, in tal caso potendo procedere con eventuali azioni revocatorie o con segnalazioni alla Procura della Repubblica per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Non solo: potrà sapere presso quale azienda lavora il contribuente per procedere al pignoramento dello stipendio o presso quale ente previdenziale riceve la pensione; se è titolare di immobili per eseguire il pignoramento dei canoni di locazione, ecc.
Che succede a chi, in tutti questi anni, ha ricevuto cartelle di pagamento da Equitalia e ancora non ha pagato? I vecchi crediti di Equitalia e le cartelle già notificate in tutti questi anni passeranno in automatico ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eredita crediti e debiti di Equitalia. Dunque, massima continuità a ciò che era stato sino ad ora fatto e che, pertanto, verrà proseguito, negli stessi termini, dal nuovo ente. Insomma, se è vero che cambia il nome del creditore, è anche vero che nessuno sconto verrà fatto a chi ancora non ha versato quanto dovuto. Con la sola differenza che Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà peggio di Equitalia almeno sotto il versante dei poteri nei confronti del debitore.
Agenzia delle Entrate-Riscossione 2017 più forte di Equitalia?
Sicuramente si, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà più forte di Equitalia perché potrà avvalersi di maggiori struemnti di indagine.
Nello specifico, all’articolo 3 del decreto legge 193/2016 “Potenziamento della riscossione” si legge che a partire dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle entrate, è autorizzata ad accedere alle banche dati e acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro, Inps etc, ed utilizzare i suddetti dati, ai fini della riscossione nazionale.
Cosa significa tutto questo?
Che Agenzia delle Entrate-Riscossione, avrà più poteri rispetto ad Equitalia, avrà maggiori possibilità di trovare redditi nascosti al Fisco e procedere al loro pignoramento e conoscerà in tempo reale la situazione finanziaria del debitore.
Fisco: dal 1° luglio al via la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione
I poteri del nuovo ente che sostituirà Equitalia e i possibili strumenti a difesa dei contribuenti
Avv. Alessandro Sgrò – Per tutti quei contribuenti che presi dall’euforia dalla tanto annunciata chiusura di Equitalia (il cui funerale sarà celebrato il 1°luglio 2017), hanno brindato con la loro migliore bottiglia in cantina, sono costretto a consigliar loro di riporre, almeno per ora, i calici in credenza e a verificare quanto prima eventuali posizioni debitorie presso gli uffici del malato terminale.
Invero, le cartelle esattoriali e, in genere, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso non spariranno nel nulla: alla loro gestione ci penserà la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico che avrà dei poteri senza dubbio maggiori e più penetranti di Equitalia.
Questo, in effetti, è il tasto dolente dell’intera operazione.
I maggiori poteri del nuovo ente rispetto ad Equitalia
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà la possibilità di accedere direttamente sui conti dei contribuenti (Equitalia non aveva questo potere) al fine della riscossione delle somme inevase. In altri termini, qualora il contribuente, nonostante la notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di una cartella di pagamento decidesse di non versare le somme intimate, il nuovo organismo potrà acquisire con estrema facilità tutte le informazioni necessarie per procedere in via cautelare o esecutiva nei confronti del debitore (reperire informazioni relative ai conti bancari o postali, ai rapporti di lavoro ecc.).
Cosa può fare il contribuente per “prevenire”?
Non è il caso di disperare.
Al fine di prevenire le più incisive azioni di riscossione da parte del nuovo ente, il contribuente potrà verificare la propria situazione debitoria presso gli attuali sportelli di Equitalia, chiedendo copia degli estratti di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento (per le notifiche degli avvisi di addebito INPS o degli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate bisognerà rivolgersi ai predetti enti impositori).
Solo attraverso un attento esame della predetta documentazione si potrà valutare la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria per l’annullamento delle iscrizioni a ruolo. Non è un caso raro che le notifiche degli atti esecutivi avvengano in violazione delle norme di legge! Ebbene, qualora il contribuente attraverso un’attenta analisi delle relative relazioni di notificazione ravvisasse dei vizi di nullità e/o annullabilità del procedimento di notifica, sarà ancora in tempo per ricorrere in sede giudiziale al fine di ottenere la caducazione del proprio debito. Inoltre, potrebbero sempre ravvisarsi ipotesi di prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Agenzia delle Entrate-Riscossione 2017 come funziona?
Come funziona l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 2017?
In base a quanto sancito dal suddetto decreto fiscale, a partire dal 1° luglio 2017, viene istituito un nuovo ente pubblico economico posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presieduto dal direttore dell’Agenzia delle entrate,che si chiama: Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per cui sotto la nuova Agenzia, non ci sarà solo l’accertamento della riscossione ma anche la fase di riscossione coattiva.
A partire da questa data, tutti i vecchi crediti di Equitalia e le cartelle già notificate in tutti questi anni, passeranno in automatico sotto la giurisdizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che erediterà crediti e debiti di Equitalia.
Il decreto fiscale, inoltre, stabilisce che il nuovo ente potrà fruire del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ma una volta in giudizio, dovrà avvalersi dei propri dipendenti per discutere della causa davanti al tribunale o al giudice di pace, fatta eccezione per quei casi di grande rilievo, per cui l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, può assumere la trattazione della causa.
Per garantire poi, la continuità nella riscossione, tutto il personale Equitalia, passerà alla nuova Agenzia, mentendo la stessa posizione maturata alla data del trasferimento, previo superamento di una selezione per la verifica delle competenze.
Acquistiamo auto in fermo amministrativo chiamaci dalle 9 alle 22 tutti i giorni
327.327 5130
Siamo nel campo dal lontano 1999 la nostra societa svolge l’attività di soccorso stradale posteggio deposito recupero auto con fermo amministrativo, vendiamo ricambi usati di tutte le auto, ci occupiamo dello smaltimento dei materiale ferrosi, siamo abilitati e attrezzati nel gestire veicoli gravati in fermo amministrativo, il nostro lavoro è trasparente e corretto, e abbiamo il massimo rispetto di tutti glii utenti che ci raggiungono al centralino. Prima di vendere cedere la vostra auto in fermo amministrativo chiamateci al 327.327 5130 saremo lieti di darvi assistenza legale e amministrativa gratuita, saremo lieti di darvi tutti gli strumenti per prendere una decisione se cedere la vostra auto all’ultimo arrivato oppure a noi azienda Italiana che opera nella massima trasparenza e lealtà.
Valutazioni auto con fermo amministrativo valutazioni auto con preavviso di fermo amministrativo, ritiriamo e valutiamo auto in fermo dal 2005al 2016 paghiamo noi il gravame e ci occupiamo della cancellazione del fermo amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti valutiamo la vostra auto, laddove il fermo superi il valore della stessa vettura, ci occupiamo della rottamazione ma comunque viene valorizzata.
Chiamaci e scopri come cedere un auto con fermo amministrativo con la procedura corretta
327.327 5130
ATTENZIONE: Ritiriamo solo auto dal 2005 al 2016 per le auto antecedente al 2005 possiamo offrirvi consulenza ed eventuale servizio per la rottamazione.
ATTENZIONE: NON INVIARE FOTO DELLA TUA AUTO A NESSUNO! Ci sono gruppi di commercianti che catturano i vostri dati con foto e visura e inserzionano annunci con la vostra vettura e ricevono acconti.
ATTENZIONE: NON ACCETTARE SUBITO INCONTRI FINALIZZATI ALLA CESSIONE DEL VEICOLO! PRIMA DI CONSEGNARE UN AUTO ESIGETE VIA E-MAIL REFERENZE DATI NOMI COGNOMI CAMERA COMMERCIO, MAI CONSEGNARE LA VOSTRA AUTO ALLA PRIMA CHIAMATA SENZA AVER PRESO LE DOVUTE INFORMAZIONI.
Fermo amministrativo 2016 cosa cambia quali sono le nuove normative? La Legge di stabilità ha penalizzato noi contribuenti…ogni nuovo giorno aumentano i problemi, si passa da un contenzioso ad un altro, facendoci cadere nel baratro, superare l’attuale momento di difficoltà e’ praticamente impossibile! Tutto questo genera incertezze e confusione regalandoci a noi persone tremendamente vive, la sconfitta economica la depressione totale!
Tutti gli enti esattoriali si costruiscono Leggi e normative a loro uso e consumo, e a pagare siamo noi brava gente, queste sono le storie di tutti i giorni, dirigenti di enti esattoriali politici impiegati, molti di costoro non hanno mai visto il mondo reale neppure per sbaglio.
Non stiamo a spiegarvi cos’è il fermo amministrativo in quanto crediamo che lo sappiano anche i ragazzi a scuola! In ogni caso per rendere efficace il fermo amministrativo deve essere emesso un preavviso di fermo amministrativo che dovrà contenere la natura del debito il numero della cartella esattoriale, l’anno a cui si fa riferimento e l’importo dovuto.
Dopo aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo? Abbiamo 20/30 giorni di tempo per regolarizzare la nostra posizione, addirittura allegano bollettini postali anche per debiti di 10/15.000,00 ( impensabile fare la fila in posta per il pagamento di tale somma) in ogni caso trascorso il tempo che ci lascia l’ente esattoriale dopo scatta il fermo amministrativo sulla nostra auto! Da qui in poi si aprono vari scenari, a voi il peggiore!
Rateizzare con il massimo delle rate e al pagamento della prima, chiedere la liberatoria per la cancellazione del fermo amministrativo e riabilitare l’auto alla circolazione. Questa procedura era fattibile fino a ottobre 2015, poi come abbiamo già spiegato sul portale automotori.info con l’introduzione delle legge di stabilità non è più possibile! Abbiamo perso quel poco di libertà che ci rimaneva! Ora bisogna saldare per riavere l’onore di guidare la nostra auto.
Fermo amministrativo le conseguenze che ne derivano: l’auto non può circolare! si lo sappiamo le osservazioni di tanti, ho il fermo amministrativo da anni ho sempre circolato con la mia auto, anzi, mi ha spesso fermato la polizia stradale, ma nulla è accaduto! Fino a poco tempo fa i controlli dei carabinieri polizia erano superficiali, oro gli organi competenti di polizia hanno e adottano un sistema particolare: l’auto detector, cioè un sorta di laser che puntandolo sulla targa della vostra auto emergono notizie relative alla copertura assicurativa, alla revisione, al fermo amministrativo, pignoramento ipoteca, e successivamente adottano misure preventive, in piemonte addirittura c’è la confisca immediata, in altre regioni la multa verbale di 750,00 in altre di 1.500,00. Per non dire della rete autostradale i tutor leggono le targhe delle auto.
L’auto viene venduta in seguito al provvedimento di fermo amministrativo Le auto con fermo amministrativo possono essere vendute addirittura con passaggio di proprietà regolare, in quanto il provvedimento rappresenta una misura cautelare senza comportare alcun vincolo di indisponibilità, tuttavia l’acquirente subirà le stesse limitazioni, non potrà circolare e rischia multe e sanzioni.
Qualora il venditore non avvisa l’acquirente del gravame che interessa il veicolo, può essere chiamato in causa e rischia una denuncia per truffa.
Qualora invece l’acquirente è a conoscenza del fermo amministrativo lascia pensare che egli acquisti il veicolo per l’uso stradale trasgredendo alle normative in vigore, costui potrà rendersi protagonista di eventuali incidenti o danni a terzi, una volta intervenuta la polizia potrà appurare la presenza del fermo amministrativo e chiameranno di sicuro in causa il vecchio proprietario.
Compro auto con fermo amministrativo chiamaci al 329. 911 70 09
Per quanto riguarda invece la rottamazione di un auto in fermo amministrativo, le cose per il 2016 restano invariate: la demolizione di un auto in fermo è interdetta per tutto il periodo del gravame, l’unico modo per disfarsi del veicolo e pagare il debito! Alternative per disfarsi di un auto con fermo amministrativo? La Legge impone al proprietario di un auto in fermo amministrativo a custodirla con diligenza a proprie spese, a far cessare la circolazione e alla collocazione in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio!
Il demolitore rifiuterà la richiesta di rottamazione auto, suo malgrado, e il pra non potrà radiare la vettura.
Qualcuno vi suggerirà di presentare la richiesta di cancellazione auto motivandola sulla base di rilevanti danni subiti come la distruzione a seguito di incendi, manifestazioni, calamità naturali, incidenti stradali (con il veicolo fermo al parcheggio), alluvioni, incendi ecc. Si tratterebbe di cause di forza maggiore dove, però, il rischio è quello che si possa imputare al proprietario la negligenza nella custodia del mezzo. Quindi è molto importante documentare che l’evento si è verificato nonostante la cura nella conservazione dell’auto da parte del titolare. L’alternativa è usufruire di un servizio di custodia e posteggio di auto in fermo amministrativo a vostre spese.
Esportazione: L’esportazione di un auto con fermo amministrativo è vietata e sanzionata, la contestazione è: esportazione illecita di veicoli all’estero, qualora si affidasse la propria auto, e colui la porterà all’estero , a livello amministrativo rimarrete incagliati in quanto non potreste mai e poi mai effettuare la radiazione targhe, la cancellazione del veicolo a vostro nome, e avreste sempre il bollo sulle vostre spalle, oltre al pensiero che la vostra auto sta circolando in un altro paese a vostro nome.
Ho trovato in internet un commerciante sono sicuro della cancellazione: non esiste la cancellazione si può chiedere al pubblico registro la perdita di possesso, una formalità amministrativa che attesta che il corrente proprietario non ne ha più l’effettivo possesso, ma questa richiesta di formalità va comunque motivata.
Perdita di possesso cos’è? Come dicevamo è una formalità che attesta che non siete più in possesso della vettura con giusta motivazione. ATTENZIONE: va chiarito che comunque la perdita di possesso non altera la proprietà del veicolo, essa rimane infatti sempre intestata a voi nei registri del p.r.a, con la nota riportata in calce perdita di possesso, per cui in caso di multe infrazioni stradali tramite la targa del mezzo si risalirà all’effettivo proprietario anche se si è provveduto alla perdita di possesso. Consigliamo caldamente di non affidare la vostra auto al primo commerciante che scoprite in internet e di effettuare un’accurata ricerca sul vostro partner a cui affidate il mezzo, fate domande inerenti al problema e se il vostro interlocutore sarà stato esaustivo è la persona giusta ma dovrà darvi tutte le garanzie del caso. Conclusioni: la perdita di possesso è lo sgravio fiscale cioè non paghereste più la tassa di proprietà.
ATTENZIONE: potreste inciampare e avere dissapori con pseudo demolitori commercianti di auto che si professano professionisti da 20 anni, ma, vi basterà fargli 2 domandine inerente al problema e capireste subito la scarsa preparazione, costoro mirano esclusivamente al profitto che potranno costruire sulla vostra vettura! E per ultimo e non meno importante esportano l’auto in fermo amministrativo all’estero a vostro nome, facendo cadere la responsabilità penale addosso a voi! Prima di cedere un auto con fermo amministrativo chiama al numero 327.327 5130
Acquistiamo auto in fermo amministrativo e paghiamo noi il tuo debito! Qualora ci fossero i presupposti interveniamo sul tuo debito ci accolliamo tutti gli oneri derivanti dalla gestione della tua auto e dalle cartelle esattoriali, vi risolleviamo da una situazione debitoria qualora l’entità del fermo non superasse il valore commerciale, ma abbiamo anche la soluzione qualora l’importo del fermo amministrativo superi il valore commerciale del mezzo bloccato, noi lo recuperiamo ugualmente e lo valoriziamo il giusto!
La circolazione delle auto in fermo amministrativo è sanzionata, chi ha un auto con fermo amministrativo è obbligato a custodirla in modo dilegente sul suolo privato e non pubblico!
Coloro che circolano incuranti delle controlli, polizia vigili tutor invieranno comunque la sanzione a casa con anche una verifica fotografica. Conviene sempre chiarire la propria posizione verificare se sulla nostra auto grava un fermo amministrativo, e qualora ci fosse avviare le formalità di un’ eventuale rateizzo e sospensione del fermo amministrativo o procedere per la demolizione o vendita di un auto in fermo amministrativo.
Chiamaci dalle 9 alle 22 tutti i giorni al 327.327 5130
L’azienda effettua il recupero delle auto ferme sinistrate, auto con motore fuso dal 2006 al 2016 , auto con fermoamministrativo, con l’obiettivo di raggiungere il riciclaggio di tutti i componenti ancora sicuri e riutilizzabili: ogni ricambio viene infatti controllato e revisionato al fine di reintrodurlo nel mercato automotive in totale sicurezza, secondo tutti gli standard oggi in vigore.
Puoi raggiuncerci con un primo contatto telefonico informativo al 327.327 5130 oppure 327.327 5130
Offriamo servizi di soccorso stradale recupero auto veicoli servizio di custodia e posteggio di auto con fermo amministrativo offriamo consulenza legale e amministrativa in merito al fermo auto fiscale, consulenza automobilistica, ritiriamo e acquistiamo auto non necessariamente in fermo amministrativo.
Qui in seguito notizie di repertorio inerenti al fermo amministrativo
Fermo amministrativo auto equitalia: anno 2016 arriva la nuova normativa
Da lunedì prossimo, con l’autorizzazione dell’agente di riscossione, sarà possibile richiedere al P.R.A. la sospensione della misura cautelare
(www.StudioCataldi.it)
Come già anticipato (leggi: “Fermo amministrativo: via le ganasce se paghi la prima rata“), oggi il contribuente potrà continuare a circolare con il proprio veicolo anche se questo è sottoposto a fermo amministrativo.
La possibilità, più nel dettaglio, è subordinata all’ammissione al piano di dilazione dei debiti nei confronti dell’agente di riscossione.
È la circolare numero 105/2016 di Equitalia, in particolare, a rimuovere la disparità di trattamento che, a seguito della modifica all’articolo 19, comma 1-quater, del d.p.r. n. 602/1973 ad opera del d.lgs. n. 159/2015, si sarebbe potuta creare tra chi chiede la rateizzazione prima di essere sottoposto a misura cautelare e chi invece la chiede dopo.
Da lunedì prossimo, quindi, il pagamento a rate del debito permetterà a tutti i contribuenti di circolare con il veicolo sottoposto a fermo. Fermo che, si ricorda, non sarà cancellato ma solo sospeso.
Per ottenere la sospensione, più nel dettaglio, occorrerà presentare a Equitalia un’apposita istanza con la quale richiedere il necessario consenso dell’agente della riscossione. Agente che lo concederà dopo aver verificato che la dilazione di pagamento sia stata concessa effettivamente e in data successiva al 22 ottobre 2015, che essa ricomprenda tutte le cartelle che hanno causato l’iscrizione del fermo e che la prima rata sia stata effettivamente pagata.
L’eventuale diniego va motivato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, dovrà recarsi presso gli uffici del P.R.A. per richiedere l’annotazione della sospensione del fermo.
(www.StudioCataldi.it)
- Equitalia dal 2015 invierà ai contribuenti le cartelle esattoriali con allegati i piani di rateazione ottenibili in base alle norme di legge. Il contribuente potrà così aderirvi immediatamente senza doversi recare presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.A partire dal primo gennaio 2015, Equitalia invierà ai contribuenti le nuove cartelle esattoriali con piano di rateazione precompilato, al fine di facilitare famiglie e imprese, che potranno presentare domanda di rateazione senza più doversi presentare agli sportelli dell’Agente della riscossione, ma accettando immediatamente il piano di ammortamento del debito, che sarà allegato alla stessa cartella esattoriale. I piani di rateazione saranno quelli massimi concedibili sulla base dei parametri previsti dalle legge. In alternativa, sarà possibile scegliere diliquidare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione, sempre entro 60 giorni dalla notifica.La nuova procedura – Equitalia, con l’obiettivo di semplificare e migliorare il rapporto con i contribuenti aveva già annunciato, con un comunicato dello scorso 18 agosto, la volontà di notificare piani di rateizzo direttamente allegati alla cartella esattoriale, tenendo conto del sempre maggior uno dello strumento del pagamento dilazionato. In questo modo si semplificheranno le procedure per la richiesta di dilazione, che fino al 2014, poteva essere effettuata esclusivamente presentando la domanda di rateazione presso gli Uffici.Dalle cartelle di pagamento notificate dal 2015 sarà possibile visionare anche il prospetto per la dilazione precompilato, ove saranno indicati il numero massimo di rate con cui è possibile rateizzare il debito e l’importo per ciascuna rata, da utilizzare nel caso in cui si preferisca pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica.Il piano di rateizzo – Il modulo di rateazione precompilato arriverà direttamente allegato alla cartella esattoriale. Il contribuente, sia esso persona fisica o società, aprendo la busta, oltre a trovare la descrizione del debito iscritto a ruolo (sia esso un debito erariale, contributivo, o locale), troverà il bollettino per effettuare il pagamento in un’unica soluzione con l’indicazione anche delle altre modalità di pagamento accettate (ad esempio l’assegno circolare). Inoltre, vi sarà anche il piano di ammortamento del relativo debito, che Equitalia, in qualità di agente della riscossione, può concedere in base ai parametri previsti dalla legge. Assieme al piano il contribuente troverà anche le istruzioni su come fare ad accettare la rateazione e quali documenti presentare ed inviare ai fini di concessione e riconoscimento del beneficio da parte di Equitalia.Rateazione ordinaria e straordinaria – Secondo la normativa vigente è possibile dilazionare un debito iscritto a ruolo, attraverso la notifica di una cartella esattoriale, con un piano di ammortamento ordinario, che può raggiungere un massimo di 72 rate mensili, che corrispondono a 6 anni di rate. E’ possibile chiedere l’applicazione di rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni economiche.In alternativa, è possibile richiedere un piano di ammortamento straordinario, che consente di ampliare la rateazione sino a 120 rate mensili (10 anni), ma è necessario dimostrare la grave e comprovata situazione di difficoltà in cui versa il contribuente a causa della crisi economica che ha di fatto determinato una mancanza di liquidità e quindi l’impossibilità di poter assolvere nell’immediato l’adempimento. A tal proposito, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, in questo caso è possibile concedere una dilazione del debito in base alle sue effettive disponibilità. Presentando una domanda motivata, il contribuente potrà ottenere un piano di ammortamento che supera le 72 rate se l’importo di ciascuna rata è superiore del 20% del reddito mensile del nucleo familiare, mentre per le imprese, l’importo della rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.Anche nel caso in cui il piano di rateazione straordinario non venga accettato, per il contribuente è sempre possibile usufruire del piano ordinario.Proroga e decadenza del piano di rateizzo – Il piano di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, sia ordinario che straordinario, può essere prorogato una sola volta per tutta la durata della rateazione. Sia per i piani di rateazione ordinari che per quelli straordinari l’importo minimo di ciascuna rata nonpuò essere inferiore ai 100 €. Per facilitare i contribuenti Equitalia ha messo a disposizione sul proprio sito internet il servizio online per simulare il calcolo del piano di ammortamento e l’importo di ciascuna rata. La decadenza dalla rateazione, avviene, esclusivamente nel caso in cui il contribuente non effettui il pagamento di 8 rate anche non consecutive.I vantaggi del pagamento rateale – Una colta concessa la dilazione di pagamento ed il contribuente effettua regolarmente i pagamenti a rate, per legge questi non può essere considerato soggetto inadempiente, e per questo può liberamente richiedere il DURC, ovvero il certificato di regolarità fiscale essenziale per poter lavorare con la Pubblica Amministrazione. Inoltre nel periodo del rateizzo il contribuente non potrà essere sottoposto a provvedimenti cautelari ed esecutivi, per il recupero del debito.
- Equitalia 2013 – come cambia il fermo amministrativo
- Se entreranno in vigore alcune delle nuove normative emanate dal governo, Equitalia dovrà cambiare politica nell’applicare i fermi amministrativi sulle nostre auto.
- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo’ riguardare un solo veicolo;
- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e’ necessario, ma occorre l’invio del preavviso di fermo, che puo’ riguardare un solo veicolo;
- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e’ necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo’ riguardare piu’ veicoli (massimo dieci);
- debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente il fermo puo’ essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligatiLa circolazione con mezzi sottoposti a fermo e’ vietata e sanzionata, come previsto dall’art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 se sorpresi a circolare,ad euro 2.859 se coinvolti in un incidente con terzi (dal 1/1/09) nonche con il sequestro del mezzo in entrambi i casi
Tra le novità più importanti c’è sicuramente quella che riguarda i cosiddetti beni strumentali delle aziende. Il riferimento è a tutti quei macchinari, compresa l’automobile per i professionistiche ad esempio la utilizzano per lavoro, fondamentali al proseguimento della stessa attività produttiva. D’ora in poi in pratica non si potrà più decretare il fermo amministrativo dei beni in questione. Ma a cambiare è anche la procedura stessa con cui l’ente di riscossione dovrà relazionarsi con il contribuente.
La nuova procedura prevede infatti che Equitalia emetta una comunicazione con la quale invita l’impresa a pagare entro 30 giorni, e non più entro 20 come accadeva prima, termine che una volta scaduto faceva scattare il fermo amministrativo del veicolo o del bene in questione. Inoltre, la nuova normativa, così come recita il testo del decreto, pone un accento particolare sul termine“strumentale”. Non a caso infatti viene usata questa terminologia e non quella più stringente di “indispensabilità”.Insomma, il legislatore ha voluto ricomprendere nel novero dei beni non più soggetti a fermo amministrativo, tutti quegli strumenti operativi necessari alla normale attività produttiva. Fermo restando che toccherà al contribuente dimostrare che in effetti il bene in questione, sia esso un’automobile o un macchinario, svolgono effettivamente un ruolo operativo.
In caso di sequestro
il veicolo viene redatto un verbale di affidamento del veicolo a un locale deposito Giudiziario (spesso deposito ACI ) con spesa di custodia giornaliero a carico dell’intestatario o affidato all’intestatario stesso che deve indicare un luogo privato dove ricoverare il veicolo, e dove possa essere controllato saltuariamente dall’organo di Polizia che ha provveduto a redigere il verbale di affidamento e sequestro, queste situazioni di deposito o affidamento spesso durano anni o all’infinito e raramente il veicolo trova poi una destinazione per essere rottamata, ritirata o destinata ad asta Giudiziaria, con la scocciatura e l’impegno infinito di custodire o pagare un deposito Giudiziario a tempo indefinito.
Fermo amministrativo auto: cos’è
Abbiamo visto che si tratta del passo successivo al mancato pagamento di una cartella esattoriale, emessa dopo l’irscrizione a ruolo del debito. La cartella esattoriale può riferirsi a tributi o tasse, come il canone Rai, contributi Inps, Tarsu, Ici, Irpef, Iva, oppure a multe relative a infrazioni al codice della strada, che seguono lo stesso percorso delle imposte non pagate. Anche per il mancato pagamentodel bollo auto può scattare il fermo amministrativo.
Fermo amministrativo auto: cosa fare
Il fermo amministrativo auto da parte di Equitalia segue una procedura ben precisa. Prima viene notificata la cartella esattoriale, c’è tempo 60 giorni dalla notifica per pagare il debito notificato prima che venga disposto il fermo amministrativo con l’iscrizione al Pra (pubblico registro automobilistico). L’intera procedura deve essere comunicata al debitore, che deve essere avvisato con un preavviso di fermo amministrativo.
Il sollecito di pagamento e il preavviso di fermo sono due passi che anticipano il fermo amministrativo: devono trascorrere 6 mesi tra i due “promemoria” nel caso di debiti inferiori ai 2000 euro, da quanto recentemente disposto dal legislatore (L. n° 106/2011). In assenza delle due notifiche il fermo disposto è illegittimo. E’ bene ricordare che per disporre il fermo è necessario che il debito insoluto sia superiore a 50 euro. Quando il debito è compreso tra i 50 e 500 euro, dopo la cartella esattoriale viene inviato un sollecito di pagamento al debitore, poi il preavviso di fermo e si può fermare un solo veicolo.
Diversa la situazione per i debiti tra 500 e 2000 euro: non viene inviato alcun sollecito di pagamento, ma solo il preavviso. Anche in questo caso può essere disposto il fermo amministrativo di un solo veicolo.
Quando i debiti insoluti sono compresi tra 2000 e 10000 euro, la procedura è simile a quella per i debiti tra 500 e 2000 euro, ma il fermo può essere disposto per al massimo 10 veicoli.
Molto più stringente la procedura prevista per debiti superiori a 10 mila euro, nel qual caso scatta di solito l’ipoteca sulla casa. Qualora non ci fosse un immobile da ipotecare, si dispone il fermo dell’intero parco macchine del debitore e dei soggetti che sono co-obbligati. Recentemente è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione che ha vietato a Equitalia l’iscrizione di ipoteche per debiti inferiori a 8000 euro.
Possono sottoporsi a fermo amministrativo anche i veicoli cointestati. Il fermo infatti viene trascritto a nome del debitore intestatario al Pra e il cointestatario è vincolato al gravame sul bene. Le alternative che ha, sono di attivarsi contro il soggetto a cui nome è stato trascritto il fermo amministrativo perché paghi la sanzione o, viceversa, pagarla egli stesso per poi rivalersi contro il debitore originario.
Fermo amministrativo auto: preavviso
Il preavviso di fermo amministrativo deve riportare, al pari del sollecito, la natura del debito, il numero della cartella esattoriale, la prova della notifica della cartella stessa, l’importo dovuto e l’anno a cui fa riferimento, se presente. Inoltre, con il preavviso di fermo amministrativo si impone un termine di pagamento di 20 giorni, decorsi i quali diventa effettivo il fermo amministrativo. Il pagamento successivo all’invio del preavviso porta alcune conseguenze con sé, visto che al debito vanno aggiunti gli interessi di mora e le spese di iscrizione a ruolo del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione. In assenza del preavviso di fermo e della comunicazione si può operare per l’impugnazione. I termini per il blocco del veicolo corrono dalla comunicazione del preavviso stesso.
Fermo amministrativo auto: conseguenze
Le conseguenze del fermo amministrativo sono l’impossibilità di circolare, l’impossibilità di radiare ilveicolo dal Pra con la demolizione o l’esportazione. Chi viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorre in una multa compresa tra 714 euro e 2.859 euro, oltre alla confisca del mezzo.
Se viene venduto in seguito all’iscrizione del fermo, l’auto o la moto restano bloccati con gli stessi effetti di divieto alla circolazione e radiazione. E’ importante quindi anche per l’acquirente di un veicolo accertarsi della presenza di un fermo amministrativo su auto usate, prima di concludere la transazione, visto che nel caso in cui il credito del debitore principale – colui che vende il veicolo – non venisse saldato, Equitalia può vendere il veicolo in possesso dell’acquirente. Questo non significa che non possa essere venduto il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ma che il compratore deve esserne a conoscenza e che accetti esplicitamente la situazione. Viceversa, l’acquirente può chiedere l’annullamento della vendita o agire per la riduzione del prezzo.
Fermo amministrativo auto: visura
Per conoscere se sul veicolo in questione è iscritta una richiesta di fermo amministrativo, si può chiedere una visura della targa al Pra, pagando 2,84 euro, oppure visitare il sito internet dell’Aci nell’apposita sezione Visure. Ci si può anche recare a una delegazione Aci o un’agenzia di pratiche auto, sostentendo i relativi costi.
Fermo amministrativo auto venduta
Qualora il veicolo è stato venduto con un atto che certifica la data anteriore all’iscrizione del fermo amministrativo, la transazione è salva. Infatti, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al Pra, Equitalia cancellerà gratuitamente il fermo una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Aci, che deve attivarsi entro 10 giorni.
Fermo amministrativo auto: bollo auto
In presenza di un fermo amministrativo su un veicolo non sarà possibile pagare il bollo. Questo non significa però che si è esonerati, visto che si applicheranno le sanzioni derivanti dal pagamento ritardato. Cancellato il fermo amministrativo si dovrà comunque pagare il bollo.
Si può comunque assicurare l’auto sottoposta a fermo amministrativo, ma in caso di incidente non si verrà risarciti perché il veicolo non poteva circolare.
Fermo amministrativo auto invalidi e fermo amministrativo auto da lavoro
Il fatto che un veicolo sia intestato a persona invalida non esclude la possibilità che venga sottoposto a fermo amministrativo. Un caso in cui, invece, il fermo amministrativo è illegittimo è quello del veicolo che si riesca a provare essere l’unico mezzo a disposizione e lo stesso sia funzionale all’esercizio della propria professione. Si badi bene che non rientra nella fattispecie il caso dell’automobile utilizzata per recarsi sul posto di lavoro, ma solo quello del veicolo con il quale si esercita la propria attività (ad esempio, un furgone con cui effettuare le consegne). In tal caso è illegittimo il fermo anche se il mezzo è intestato a persona disabile, in quanto funzionale allo svolgimento del proprio lavoro.
Fermo amministrativo auto: rateizzazione del pagamento
Si può effettuare il pagamento a rate, fino a 72 rate a seconda dell’importo. Va specificato però che il fermo si mantiene sul veicolo finché non è stato estinto l’intero debito.
Fermo amministrativo auto: ricorsi contro il fermo amministrativo
La competenza per esaminare un ricorso avverso il fermo amministrativo dipende dalla natura del debito e, conseguentemente, l’emissione del preavviso di fermo. E’ competente il giudice tributario per debiti relativi a tasse, imposte, tributi vari, mentre nel caso di multe non pagate ci si rivolge al giudice ordinario. Se il fermo è riferito a più debiti di natura diversa che sono cumulati, per ogni tipologia va presentato ricorso al giudice competente.
Fermo amministrativo auto: cancellazione del fermo amministrativo
Una volta pagate le somme dovute e notificate con la cartella esattoriale, entro 20 giorni Equitalia comunicherà l’avvenuto pagamento alla direzione regionale delle Entrate. Ulteriori 20 giorni e verrà emesso il provvedimento di revoca del fermo amministrativo, che sarà inviato al contribuente. In seguito, ci si dovrà recare al Pra per far cancellare il fermo, sostenendo le spese previste e con questa documentazione:
– il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
– il certificato di proprietà, o il foglio complementare;
– il modello NP-3, in alternativa al certificato di proprieta per effettuare la richiesta
Andranno pagati 20,92 euro al Pra per l’iscrizione del fermo amministrativo, mentre non si paga più la cancellazione; 29,24 euro nel caso si faccia la nota di richiesta sul retro del certificato di proprietà, oppure, 43,86 euro se si usa il modello Np-3.
Cancellato il fermo amministrativo verrà rilasciato un nuovo certificato di proprietà.
Assicurazioni
Le assicurazioni accettano di assicurare qualsiasi veicolo a motore partendo dal concetto Giuridico che non possono sapere se l’assicurazione richiesta dall’utente va a cadere o utilizzata su un mezzo che è soggetto a fermo amministrativo però, in caso di incidente con terzi l’assicurazione si rifiuta di pagare o di essere tirata in causacome parte risarcitoria perchè il veicolo non era abilitato a circolare per decreto di “Fermo amministrativo”, perciò è come se si circolasse senza copertura assicurativa.
Passaggi di proprietà
Ugualmente illegali e respinti i passaggi di proprietà essendo il veicolo sottoposto a “fermo amministrativo”, bene non vendibile. Qualche compratore di veicoli sottoposti a “fermo amministrativo” propone passaggi di proprietà avanzando l’ipotesi che con il fermo amministrativo si perda solo l’uso del veicolo, ma che possa essere ugualmente cedibile con atto di vendita, questi passaggi sono in realtà illegali perchè impostati con il solo fine di sottrarre / occultare far sparire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, il passaggio di proprietà a terzi può e deve essere trascritto al PRA solo dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione ascritta al veicolo stesso (da parte di una delle parti, venditore o acquirente), pena la rimanente responsabilità civile e penale della cessione fraudolenta e dell’uso del veicolo ascritta al titolare del fermo (in parole povere, non si è risolto nulla anzi, si dovrà poi rispondere anche di una eventuale denuncia per truffa, per avere venduto a terzi un veicolo non vendibile e di averne tratto illegale profitto)
Agenzie Pratiche Auto
Alcune agenzie Pratiche Auto (compiacenti) accettano di trascrivere i passaggi di proprietà su auto sottoposte a fermo amministrativo non informando il venditore sulle responsabilità penali e civili in cui va ad incorrere il venditore, anzi se ne tirano fuori facendo firmare una liberatoria di esonero responsabilità dal venditore e compratore. (la sostanza è che interessa solo il ricavato sulla pratica di passaggio di proprietà ma non vogliono essere responsabili dell’atto non conforme alle norme di Legge che le parti presentano alla stessa Agenzia)
Come cambia il Certificato di Proprietà degli autoveicoli?
Dal 5 ottobre il documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) diventa digitale. Significa che comprando un mezzo, da lunedì prossimo, non avremo più il tradizionale foglio di carta da conservare tra i documenti importanti. L’originale sarà conservato in modalità virtuale presso l’archivio digitale dell’Aci.
E noi possiamo vederlo?
Sì, al momento dell’acquisto ci verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta l’esistenza e verrà fornito anche un codice d’accesso personalizzato (una password) con il quale visionare il documento sul sito www.aci.it
Perché è cambiata la procedura?
Per snellire la burocrazia e semplificare la vita a 40 milioni di italiani, ma anche per maggior sicurezza. Infatti ora diventa impossibile perdere il documento o rubarlo e modificarlo per eventuali truffe. Un documento digitale non si perde né si deteriora.
Si risparmierà anche?
No, non direttamente al momento dell’acquisto dei veicolo. Però può succedere di risparmiare in seguito seccature e denaro. Ogni anno infatti 300 mila italiani denunciano lo smarrimento del Certificato di proprietà, devono fare la denuncia alle autorità e richiedere il duplicato: queste sono operazioni onerose. Il PRA ha calcolato che con la digitalizzazione gli italiani risparmieranno 4,5 milioni complessivamente, e verranno eliminati 30 milioni di fogli di carta, oltre a tonnellate di inchiostro.
Ma a cosa serve il Certificato, in pratica?
E’ ancora necessario per ogni iscrizione di autoveicolo, motoveicolo a partire da 125 cc, rimorchi oltre le 3,5 tonnellate che sono beni mobili registrati in base alle norme del Codice Civile. Serve inoltre per i trasferimenti di proprietà, le radiazioni, per eventuali annotazioni giuridiche che riguardino il mezzo.
Come sono ripartiti i fondi che paghiamo per “iscrivere” un veicolo al PRA?
Una media di 300 euro va alle Province come imposta provinciale di trascrizione (IPT), importo variabile in base al tipo di veicolo e alle tariffe locali; 27 euro vanno all’Aci, circa 16 euro allo Stato come imposta di bollo. Il compenso spettante direttamente al PRA per il servizio è in media il 5-7% di quanto noi versiamo.
Ci sono altre novità in arrivo?
In Parlamento di studia l’unificazione tra l’archivio del PRA gestito dall’Aci e quello della Motorizzazione, che oggi rappresentano un inutile doppione. La commissione affari costituzionali ha già approvato un emendamento al disegno di legge delega, nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione.
Fermo, ipoteca e pignoramento
Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure a garanzia del credito degli Enti impositori.
Equitalia invia al contribuente, prima dell’attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a compiere al fine di recuperare quanto dovuto.
Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Procedure Cautelari
Le procedure cautelati sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori.
Fermo Amministrativo
Il Fermo Amministrativo è l’atto con cui si dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore.
In un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare “convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia.
Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta (vedi procedure esecutive).
Ipoteca Immobiliare
L’Ipoteca Immobiliare è l’atto che Equitalia iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori.
L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro.
Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito quindi in caso di rateizzazione con il pagamento dell’ultima rata.
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni (vedi procedure esecutive) previste dalla legge, Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (vedi procedure esecutive).
Procedure Esecutive
Le procedure esecutive per legge sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. Le procedure prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.
Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, peri casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato.
Pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili
Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni, in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e all’esecuzione del procedimento (vendita all’asta) solo se:
- l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede che il contribuente d’intesa con Equitalia, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.
In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente ad Equitalia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.
Avviso di vendita di Equitalia
atto dell’agente della riscossione (Adr) notificato e trascritto nelle forme di legge con cui si dà corso al pignoramento immobiliare. L’avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, p interessi di mora e spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi. L’avviso di vendita viene notificato al soggetto nei confronti del quale si procede entro 5 giorni dalla trascrizione In mancanza della notificazione non può procedere alla vendita.
Pignoramento verso terzi
Il Pignoramento verso terzi prevede per Equitalia la possibilità di recuperare le somme dovute dal contribuente-debitore attraverso i crediti da lui vantati da un terzo.
Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente-debitore, direttamente ad Equitalia (es. si chiede di pagare direttamente ad Equitalia l’affitto dell’appartamento se il proprietario è un contribuente-debitore oppure al datore di lavoro di versare parte dello stipendio del lavoratore). In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro 60 giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l’inesistenza / insussistenza del debito.
Pignoramento su stipendi e pensioni Interventi graduali sono previsti in caso di pignoramento di stipendio o pensione o di importi derivanti da rapporto di lavoro:, a tutela delle persone con meno disponibilità economica
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro , la quota pignorabile è un quinto.
Pignoramento conti correnti
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
Dichiarazione stragiudiziale
È la dichiarazione resa da un soggetto terzo, che risulta debitore del contribuente iscritto a ruolo, rilasciata all’agente della riscossione (Adr), ai fini della riscossione. Secondo la legge, trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, Equitalia, prima di procedere al pignoramento di crediti presso terzi (nelle forme ordinarie o speciali) ed anche contemporaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dalla legge, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, possibilmente in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al debitore principale
Auto aziendali, divieto di fermo amministrativo da parte di Equitalia
Il Contribuente non deve nemmeno dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, c.d. ganasce fiscali, è una misura cautelare utilizzata dagli agenti della riscossione a seguito di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati.
Già il Decreto del fare, (art. 52 comma 1 lett. m-bis D.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013) aveva sancito il divieto della procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati strumentali all’attività d’impresa o della professione.
La novità aveva avuto una grande rilevanza ovviamente per il fermo che riguarda le auto aziendali in quanto beni strumentali maggiormente utilizzati dai lavoratori, siano artigiani professionisti agenti, ecc.
Prima della modifica e della sua entrata in vigore, il fermo amministrativo dell’auto si attuava a seguito di notifica di una cartella di pagamento (o di accertamento esecutivo), se il contribuente non provvedevano al versamento delle somme contestate entro rispettivamente 60 o 90 gg. Dopo questo termine veniva notificato un fermo amministrativo con invito a saldare il dovuto entro i 20 giorni successivi. Decorso inutilmente anche questo termine Equitalia, o il concessionario competente, iscriveva nei registri mobiliari il provvedimento, comunicandolo al debitore. In particolare quindi le auto aziendali sottoposte alla misura restrittiva venivano iscritte in una speciale lista al Pra e non potevano circolare fino al saldo delle somme dovute : pena una sanzione di oltre 2.500 euro.
Con il “decreto del fare” fu introdotta la possibilità per i contribuenti che utilizzavano il bene per il proprio lavoro, di evitare la procedura del fermo amministrativo se, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva, avessero fornito la prova all’agente della riscossione che il bene mobile fosse strumentale all’attività di impresa o della professione.
Una importante pronuncia della Ctp di Lodi n.124/2/2015 ha stabilito che “relativamente alla possibilità, da parte di Equitalia, di poter provvedere a un fermo amministrativo dell’autovettura della società ricorrente, ancorché annunciato, deve subito dirsi che esso non può concretizzarsi; l’autovettura, in quanto bene di proprietà e utilizzato da una società, non può essere assoggettato, infatti al fermo amministrativo. Per questo sarebbe il caso che Equitalia, piuttosto che attendere una ‘dimostrazione che tale bene è strumentale all’attività d’impresa o della professione’, eviti di inviare una comunicazione preventiva di fermo a un soggetto, una società, contro la quale non potrà mai procedere”.
Pertanto “essendo l’atto di preavviso di fermo sostanzialmente invalido ed essendo le notifiche delle cartelle, nel caso in esame, perfettamente valide, il ricorso va parzialmente accolto solo per il primo motivo. Va respinta, inoltre, la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate, in quanto i provvedimenti emessi e correttamente notificati, sono stati affidati a Equitalia Nord spa e, quindi, è essa che risponde legalmente del suo agire, da quel momento in poi”.
Alla luce di questa nuova sentenza, nuovi scenari si aprono per tutte quelle procedure di iscrizione del fermo di beni mobili registrati strumentali all’attività d’impresa o della professione, in quanto non è più onere del contribuente dimostrare che l’auto sia effettivamente strumentale all’attività di impresa, ma viene sancita una “presunzione oggettiva” che il bene, sia automaticamente relativo all’attività. Semmai sarebbe da provare il contrario!
Fermo amministrativo: anno 2016 Legge di stabilità cosa cambia
Il contribuente fino i primi di ottobre 2015 appurato il proprio debito poteva proporre all’equitalia un piano di rateizzo e al pagamento della prima rata o il raggiungimento della soglia del 25% del debito otteneva la liberatoria per la cancellazione del fermo amministrativo e di conseguenza la propria vettura era libera da vincoli e gravami e poteva venderla. Dopo la legge di stabilità nessun ente esattoriale concede la liberatoria se non solo a saldo avvenuto! Tutto cio’ conferma i nostri sospetti, zero assistenza a noi contribuenti, oppressione fiscale e burocratica a livelli altissimi. In parole brevi: abbiamo un’auto con fermo amministrativo non possiamo circolare..ci si mette anche il tutor o l’auto detector un laser che cattura le informazioni dalle targhe delle nostre auto e informa nell’immediato la polizia locale o polizia stradale del fermo amministrativo! cosa possiamo fare? siamo braccati…abbiamo fatto la fine del topo senza accorgercene che trappola e’!
L’alternativa sulle auto in fermo amministrativo qual’è...chiamaci al 327.327.5130 ti daremo assistenza dove e quando vuoi, potrai farci tutte le domande inerenti a questo problema e se d’accordo potrai avviare le pratiche per la demolizione di un’auto con fermo amministrativo
Ricerche correlate a cancellazione fermo amministrativo equitalia
fermo amministrativo equitalia come toglierlo
fermo amministrativo equitalia circolazione
cancellazione fermo amministrativo equitalia rateazione
fermo amministrativo equitalia rateizzazione
fermo amministrativo equitalia cosa fare
fermo amministrativo equitalia importo minimo
fermo amministrativo equitalia illegittimo
liberatoria equitalia per fermo amministrativo
cancellazione fermo amministrativo equitalia
richiesta revoca fermo amministrativo equitalia
equitalia fermo amministrativo illegittimo
equitalia fermo amministrativo rateizzazione
equitalia fermo amministrativo auto
fermo amministrativo auto equitalia limiti
fermo amministrativo auto equitalia si può circolare
fermo amministrativo equitalia come toglierlo
fermo amministrativo equitalia come toglierlo
fermo amministrativo equitalia circolazione
cancellazione fermo amministrativo equitalia rateazione
fermo amministrativo equitalia rateizzazione
fermo amministrativo equitalia cosa fare
fermo amministrativo equitalia importo minimo
fermo amministrativo equitalia illegittimo
liberatoria equitalia per fermo amministrativo
fermo amministrativo dell auto quando è illegittimo
risarcimento danni da fermo illegittimo
fermo amministrativo auto risarcimento
fermo amministrativo auto soget
fermo amministrativo illegittimo sotto i 2000 euro
fermo amministrativo illegittimo per multe
fermo amministrativo illegittimo cassazione
fermo amministrativo illegittimo sentenze
fermo amministrativo prescrizione
fermo amministrativo equitalia
preavviso di fermo amministrativo
fermo amministrativo del veicolo
fermo amministrativo illegittimo
fermo amministrativo auto come verificare
fermo amministrativo auto equitalia
cancellazione fermo amministrativo auto
fermo amministrativo auto assicurazione
fermo amministrativo auto demolizione
bollo auto fermo amministrativo
fermo amministrativo auto cointestata
fermo amministrativo auto posso circolare
ermo amministrativo
vendita auto con fermo amministrativo reato
vendita auto con fermo amministrativo forum
vendere un’auto con fermo amministrativo
si può vendere un’auto con fermo amministrativo
come vendere un’auto con fermo amministrativo
comprare auto con fermo amministrativo
vendere l’auto con fermo amministrativo
posso vendere l’auto con il fermo amministrativo
posso vendere l’auto con il fermo amministrativo
come vendere auto con fermo amministrativo
si può vendere un’auto con fermo amministrativo
posso vendere auto con fermo amministrativo
come vendere un’auto con fermo amministrativo
è possibile vendere un’auto con fermo amministrativo
acquisto auto con fermo amministrativo
comprare auto con fermo amministrativo
comprare un’auto con fermo amministrativo
si può vendere un’auto con fermo amministrativo
si puo vendere l’auto con fermo amministrativo
come acquistare un’auto con fermo amministrativo
se compro un’auto con fermo amministrativo
posso vendere l’auto con il fermo amministrativo
posso acquistare un’auto con fermo amministrativo
come controllare se c’è un fermo amministrativo