- 27 Gennaio 2018
- Posted by: admin
- Categoria: Senza categoria

Auto sottoposta a fermo: quali sanzioni se circola?
Toni di Automotori Italia invita ad una telefonata per capire se realmente si può circolare con un’auto in fermo amministrativo.
Noi dichiariamo sempre la verità sulle procedure e operazioni, alcuni siti web dichiarano che non si può circolare con un’auto sottoposta a fermo fiscale! NON è VERO! NON CORRETTO! VI INVITO A CHIAMARE al 327.327.5130
Di recente ho scoperto che sulla mia auto sono stati iscritti 2 provvedimenti di fermo amministrativo dall’ex Equitalia, per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Il provvedimento non può essere più contestato e al momento sono nella situazione di non poter/dover pagare, in quanto ho chiesto per le cartelle la rottamazione-ter e sto aspettando l’esito che dovrebbe arrivare fra qualche mese. Ho richiesto la cancellazione del fermo in quanto uso il mezzo per lavoro, ma mi è stata rigettata. Devo comunque utilizzare l’auto per lavoro, rischiando sanzioni, che dovrebbero essere quelle previste dall’art. 214 c.8 cds (addirittura pare anche la revoca della patente). La norma pare essere stata aggiornata di recente. Non ho trovato certezza di risposte per il mio caso nemmeno nella nota di risposta dell’Agenzia delle Entrate, che pare piuttosto vaga. A quali sanzioni vado incontro, circolando con il mezzo sottoposto a fermo? Se faccio guidare l’auto alla mia compagna, che sanzioni rischia/rischiamo?
Occorre innanzitutto partire dall’articolo 86, comma 3°, del decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973 che stabilisce che chiunque circoli con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del Codice della Strada.
Ma, come giustamente il lettore ha rilevato, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 113 del
2018 (in particolare dell’articolo 23 bis, 1° comma, lettera b, di questo decreto) l’articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada è stato modificato e oggi prevede a carico del soggetto che ha assunto la custodia del veicolo sottoposto a fermo e che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente:
– una sanzione amministrativa da euro 1.988 ad euro 7.953;
– la revoca della patente;
– la confisca del veicolo.
Innanzitutto si può dire che fin da subito ci si è chiesto se la modifica dell’articolo 214 del Codice della Strada e le sue nuove sanzioni siano applicabili anche a chi circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale (cioè al fermo che riguarda il lettore e che è quello disciplinato dall’articolo 86 del d.p.r. n. 602 del 1973).
Non esistono sentenze che abbiano affrontato il tema (la modifica dell’articolo 214 infatti è molto recente ed è ovvio che la questione non è ancora stata decisa da alcuna sentenza) e, perciò, ad oggi quello che si può dire è che:
– il ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019,
al punto 10.2 ha precisato che “la nuova formulazione dell’art. 214, comma 8, C.d.S, porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall’articolo 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell’illecito configurato dalla riforma del citato articolo art. 214 Cds che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia. Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c’è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale”.
È stato riportato, in corsivo, proprio il testo della circolare del ministero dell’Interno relativamente alla questione dell’applicabilità del nuovo articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada a chi circoli con veicolo sottopoto a fermo fiscale.
In sostanza, in base a questa circolare il lettore e la sua compagna non corrono alcun rischio perché, secondo il parere del ministero, “la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale”.
Si noti però che:
– dal ministero dell’Interno dipendono gerarchicamente le attività relative ai servizi di polizia stradale di Carabinieri e Polizia di Stato per cui è ipotizzabile che Carabinieri e Polizia di Stato si attengano a questa circolare e, quindi, non sanzionino chi dovessero fermare alla guida di veicolo sottoposto a fermo fiscale (ma non si può nemmeno escludere del tutto che Carabinieri e Polizia di Stato non si attengano alla circolare);
– le polizie locali, che invece non dipendono dal ministero dell’Interno, potrebbero non attenersi alla circolare e sanzionare chi guida un veicolo sottoposto a fermo fiscale con le sanzioni previste dall’articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada;
– la circolare del ministero non ha comunque un valore di legge e non si può escludere che in futuro il ministero dell’Interno cambi opinione.
In definitiva, semplicemente leggendo le due norme (articolo 86, comma 3, del dpr n. 602 del 1973 e articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada) la conclusione sarebbe quella di applicare a chiunque (il lettore o la sua compagna quindi) circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.988 ad un massimo di euro 7.953 più la revoca della patente più la confisca del veicolo.
Tuttavia sono possibili altre interpretazioni (come quella del ministero dell’Interno che esclude, dandone la motivazione, ogni tipo di sanzione a chiunque circoli con veicolo sottoposto a fermo fiscale dato che il nuovo articolo 214 si riferisce e sanziona solo chi è stato nominato custode del veicolo).
Alla domanda del lettore, oggi, non si può dare quindi una risposta certa e definitiva.
Chi ha scritto il nuovo articolo 214 avrebbe dovuto coordinare il nuovo testo dell’articolo 214 con l’articolo 86, comma 3°, del dpr n. 602/1973 cioè con il fermo fiscale: purtroppo, invece, il nuovo articolo 214 è stato scritto in modo approssimativo e superficiale per cui la situazione di incertezza resterà fino a che il testo non sarà corretto o fino a che non saranno emesse sentenze che ne chiariscano in modo stabile l’applicabilità al fermo fiscale.
Fino a che non sarà fatta chiarezza (o correggendo le norme o con sentenze che chiariscano l’interpretazione delle stesse), resta la circolare del ministero dell’Interno secondo cui chi circola con veicolo sottoposto a fermo fiscale non può venire sanzionato con le sanzioni previste dal nuovo articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada; ma, si ripete, la circolare non è equivalente alla legge e non può assicurare (per i motivi sopra esposti) quella certezza che è invece necessaria.